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Sez. 3, Ordinanza n. 29636 del 18/11/2024 (Rv. 673004-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto - Domanda riconvenzionale dell’opposto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673004-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione a precetto fondato su assegni bancari, aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto, volta ad ottenere la condanna al pagamento degli importi portati dagli assegni a titolo di corrispettivo di lavori edili effettuati su committenza dell'emittente e del coniuge).

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)