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Sez. 3, Sentenza n. 8399 del 27/05/2003 (Rv. 563607 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Opposizione a precetto - Proposizione di domanda riconvenzionale da parte dell'opposto - Deduzione solo in grado di appello - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563607-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido; la domanda va comunque proposta con il rispetto delle preclusioni fissate dalla legge e, ove proposta per la prima volta in appello, deve considerarsi inammissibile per violazione del divieto di introdurre "jus novum" in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva preso in considerazione una domanda di condanna per crediti diversi proposta con chiarezza dall'opposto solo nelle conclusioni tratte nel giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)