Sez. 5, Sentenza n. 21128 del 01/03/2018 Ud. (dep. 11/05/2018) Rv. 273168 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE | Procedimenti riguardanti i magistrati - Spostamento della competenza - Presupposti - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento penale per diffamazione nel quale i minori persone offese erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello sede del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)