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Sez. F, Sentenza n. 35729 del 01/08/2013 Ud. (dep. 29/08/2013) Rv. 256569 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE | Procedimenti riguardanti magistrati - Spostamento della competenza - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256569-01

COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE

In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento per frode fiscale relativa ad una società quotata in borsa in cui risultavano azionisti magistrati del medesimo distretto, che, però, non avevano formalmente mai assunto la qualifica di danneggiati del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)