Sez. 2, Sentenza n. 5112 del 03/12/2002 Cc. (dep. 03/02/2003) Rv. 223481 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia in carcere previsto dall'art. 275 comma 4 cod. proc. pen. - Impossibilità assoluta della madre di dare assistenza alla prole di età inferiore ai tre anni - Carattere permanente dell'impedimento - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
Il divieto di custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275 comma 4 cod. proc. pen., si configura nell'ipotesi di assoluta impossibilità di fornire assistenza alla prole con età inferiore agli anni tre, da intendere come un impedimento, anche limitato nel tempo, ma di carattere assoluto cioè che non consenta alla madre di accudire al figlio per tutto l'arco della giornata e non invece quello di carattere relativo dovuto allo svolgimento di normale attività lavorativa nell'arco della giornata. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la ratio della norma è quella di garantire ai figli educazione, presenza ed assistenza, tutte condizioni compatibili con lo svolgimento di normale attività lavorativa come avviene in tutte le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)