Sez. 4, Sentenza n. 42679 del 29/04/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 227292 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere - Divieto di applicazione nei confronti di donne incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni - Estensione al padre - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
Il divieto, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, di disporre la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero nei confronti del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (art. 275, comma quarto, cod. proc. pen.), è preordinato a garantire ai figli l'assistenza familiare in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro formazione fisica e psichica, quale è quello fino a tre anni; ne deriva che la funzione assistenziale del padre, ove risulti impossibile quella della madre, è subordinata alla stessa condizione richiesta per l'assistenza materna e cioè alla convivenza con prole di età inferiore a tre anni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)