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Sez. 3, Ordinanza n. 33327 del 19/12/2024 (Rv. 673058-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale - Prima udienza di trattazione - Necessità - Tardiva proposizione con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Omesso rilievo di parte e officioso - Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673058-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado.

Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)