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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Art. 183, comma 6, c.p.c. - Precisazioni e modificazioni della domanda - Limiti.
Stato
decisa il 2019-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656177-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)