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Sez. 1, Sentenza n. 441 del 14/02/1966 (Rv. 320876 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI AUTONOME IN CAUSE INSCINDIBILI.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320876-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI AUTONOME IN CAUSE INSCINDIBILI.*

Le Disposizioni che prevedono la possibilita di proporre impugnazione incidentale tardiva si riferiscono alle impugnazioni dirette contro la parte che ha proposto l'impugnazione principale e non riguardano, quindi, le impugnazioni autonome, proposte per un interesse proprio dell'impugnante, per le quali resta ferma l'esigenza di rispettare il termine ordinario. Tuttavia, quando si tratti di cause inscindibili - nel cui concetto rientrano sia i casi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale o processuale, sia i casi di cause tra loro dipendenti - la parte contro cui sia stata proposta la impugnazione principale e legittimata, a sua volta, a proporre impugnazione incidentale tardiva, anche se questa sia diretta contro una parte diversa dal ricorrente principale. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)