Sez. 1, Sentenza n. 575 del 21/02/1968 (Rv. 331696 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI AUTONOME IN CAUSE INSCINDIBILI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI AUTONOME IN CAUSE INSCINDIBILI.*
Le Disposizioni che prevedono la possibilita di proporre impugnazione incidentale tardiva si riferiscono alle impugnazioni dirette contro la parte che ha proposto l, impugnazione principale e non riguardano, quindi, le impugnazioni autonome, proposte per un interesse proprio dello impugnante, per le quali resta ferma l, esigenza di rispettare il termine ordinario. Tuttavia, quando si tratti di cause inscindibili - nel cui concetto rientrano sia i casi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale o processuale, sia i casi di cause tra loro dipendenti - la parte contro cui sia stata proposta la impugnazione principale e legittimata a sua volta, a proporre impugnazione incidentale tardiva, anche se questa sia diretta contro una parte diversa dal ricorrente principale. Conforme alla sentenza n. 441-66, massima n. 320876.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)