Sez. L, Sentenza n. 865 del 12/02/1982 (Rv. 418704 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE COMPETENZE - TARIFFE RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE COMPETENZE - TARIFFE RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
In Sede di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di causa, mentre la liquidazione degli onorari deve essere effettuata alla stregua dell'ultima tariffa, sotto la quale l'opera del professionista si รจ esaurita, la liquidazione dei diritti di procuratore va condotta in applicazione delle norme tariffarie in vigore al momento in cui le singole prestazioni professionali sono state compiute.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 30/05/1969, DM 16/06/1972, DM 25/05/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)