Sez. 2, Sentenza n. 2961 del 29/04/1983 (Rv. 427874 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE COMPETENZE - TARIFFE RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE COMPETENZE - TARIFFE RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
La liquidazione dei diritti di procuratore deve avvenire secondo le norme tariffarie in vigore all'epoca del compimento di ciascuna prestazione, la quale, benché preordinata ai fini del giudizio, ha una propria individualità, così da esaurirsi con la sua effettuazione, a differenza della liquidazione degli onorari di avvocato, riguardante l'attività difensiva, che costituisce un unicum per ogni grado e, conseguentemente, diviene compensabile quando il mandato è esaurito. (Conf 865/82, mass n 418704).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)