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Sez. 1, Sentenza n. 13139 del 06/12/1991 (Rv. 474924 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Nullità della sentenza o del procedimento | Giudizio di appello - Morte del procuratore - Successiva al ritiro del fascicolo di parte per la intervenuta rimessione della causa al collegio - Dichiarazione di improcedibilità dell'appello per la mancata restituzione del fascicolo - Nullità della sentenza - Configurabilità - Ricorso per Cassazione - Deducibilità - Atti probatori dell'evento interruttivo del processo - Deposito in Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474924-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Nullità della sentenza o del procedimento

Qualora la morte del procuratore sia intervenuta, in fase di gravame, successivamente al ritiro del fascicolo di parte per l'intervenuta rimessione della causa al collegio, ed il giudice d'appello, anziché dichiarare l'interruzione del processo, abbia dichiarato l'improcedibilità dell'appello per la mancata restituzione del fascicolo, la parte colpita dall'evento interruttivo è legittimata a far valere, con il ricorso per cassazione, la nullità che inficia la sentenza, come conseguenza di un vizio del procedimento che non avrebbe potuto dedurre davanti al giudice d'appello, producendo gli elementi probatori dell'evento interruttivo, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)