Sez. 1, Sentenza n. 5460 del 18/06/1997 (Rv. 505287 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Prova dei vizi afferenti l'irregolare costituzione del rapporto processuale - Documenti prodotti, per la prima volta, nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Ricorso per cassazione come unica possibile forma di impugnazione della sentenza nulla - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
La collocazione sistematica ed il tenore letterale della norma di cui all'art. 372, comma primo, cod. proc. civ. (che disciplina la produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità) non si pongono come ostativi ad una lettura (la sola costituzionalmente corretta, ai sensi degli art. 3 e 24 Cost.) che induca a ritenere consentita la prova documentale dei vizi afferenti l'irregolare costituzione del rapporto processuale (quale quello derivante dalla evocazione in giudizio di soggetto sfornito di "legitimatio ad processum" perché minore), inducenti la nullità della sentenza (che tali vizi non abbia rilevato "ex officio"), anche quando tale prova venga offerta, per la prima volta, in Cassazione, ove il relativo ricorso risulti l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)