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Sez. 1 - , Sentenza n. 17277 del 02/07/2018 (Rv. 649515 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Credito indennitario da detenzione inumana - Controcredito della P.A. - Compensazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649515-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO

Nel giudizio introdotto ai sensi dell'art. art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, il Ministero della giustizia, convenuto dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in compensazione il credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento fintanto che non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 115 del 2002, il controcredito della P.A. non è certo ed esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)