Sez. 3 - , Ordinanza n. 2350 del 29/01/2019 (Rv. 652480 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Crediti relativi al pagamento di pena pecuniaria ed al risarcimento del danno da inumana o degradante detenzione ex art. 35 ter del d.lgs. n. 354 del 1975 - Compensazione - Ammissibilità - Ragioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La natura giuridica del credito del Ministero della Giustizia per il pagamento di una pena pecuniaria non preclude la compensazione con il concorrente credito del detenuto per il risarcimento del danno da inumana o degradante detenzione ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975, in quanto il primo rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato, peraltro suscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell'estensione operata dal d.lgs. n. 46 del 1999.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter, Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)