Sez. L - , Sentenza n. 13463 del 29/05/2017 (Rv. 644520 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Contributi cd. "a percentuale" - Fatto costitutivo - Individuazione - Prescrizione - Decorrenza - Dall'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito.
Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)