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Sez. L, Ordinanza n. 24774 del 03/10/2019 (Rv. 655313 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Omissione contributiva - Accertamento in sede fiscale - Definizione concordata della lite tributaria - Conseguenze - Valore probatorio dell'accertamento tributario - Sussistenza - Contestazione delle risultanze - Necessità.
Stato
decisa il 2019-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655313-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggior reddito; ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)