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Sez. 2, Sentenza n. 4513 del 05/07/1983 (Rv. 429388 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IN GENERE - FONDO RUSTICO ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE CONCESSE PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - VENDITA PRIMA DEL DECORSO DI DIECI ANNI DALL'ACQUISTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - EFFETTI - DECADENZA DALLE PREDETTE AGEVOLAZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429388-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IN GENERE - FONDO RUSTICO ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE CONCESSE PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - VENDITA PRIMA DEL DECORSO DI DIECI ANNI DALL'ACQUISTO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - EFFETTI - DECADENZA DALLE PREDETTE AGEVOLAZIONI.*

Secondo il combinato disposto degli artt. 28 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 12 della legge 14 agosto 1971 n. 817, la vendita del fondo rustico acquistato con le agevolazioni creditizie concesse per la formazione della piccola proprietà contadina, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall'acquisto, non è nulla, ma comporta soltanto la decadenza da tali agevolazioni, senza che la clausola contrattuale diretta ad eludere la decadenza dalle agevolazioni creditizie (con il mero rinvio della stipulazione dell'atto pubblico) possa determinare la nullità del contratto per illiceità della causa o frode alla legge. (Conf 3351/76, mass n 382144).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)