diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24623 del 26/11/2007 (Rv. 600475 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IN GENERE | Finalità pubblicistiche del relativo sistema normativo - Sussistenza - Cessazione dalla coltivazione diretta del fondo assegnato - Assimilabilità all'ipotesi di affitto del fondo stesso - Configurabilità - Divieto relativo - Conseguenze - Nullità virtuale del contratto di affitto - Esclusione - Perdita dei previsti benefici fiscali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600475-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IN GENERE

In tema di formazione della piccola proprietà contadina, sebbene il relativo sistema normativo presenti indubbie finalità pubblicistiche, tuttavia, la violazione del divieto, desumibile da tale sistema, di cessare dalla coltivazione diretta del fondo assegnato, cui è riconducibile l'affitto di esso, non comporta nullità virtuale del contratto di affitto, posto che la nullità è esclusa quando è prevista una sanzione diversa che, come la perdita di benefici fiscali, sia idonea al perseguimento del medesimo obiettivo. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del contratto di affitto di terreno assegnato per la formazione della proprietà contadina, in base all'art. 9 del d.lgs. n. 121 del 1948, e del conseguente contratto di subaffitto dello stesso terreno, reputando sussistente l'illiceità della causa di detti negozi per essere stati stipulati in violazione al divieto di cessare la coltivazione diretta del fondo posto a carico dell'assegnatario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1948 num. 114, Decreto Legisl. 05/03/1948 num. 121 art. 9, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)