Sez. 1, Sentenza n. 10932 del 08/08/2001 (Rv. 548879 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Provvidenze disposte dalla legge n. 219 del 1981 per la riparazione, ricostruzione e miglioramento di impianti industriali preesistenti e per l'insediamento di nuovi stabilimenti nelle zone colpite da eventi sismici - Cumulabilità con quelle previste da altre leggi - Condizioni.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE
La legge 14 maggio 1981, n. 219 (" Conversione in legge del decreto - legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti"), nel prevedere provvidenze dirette a favorire lo sviluppo industriale in alcune zone del Mezzogiorno, relative sia alla riparazione, ricostruzione e miglioramento di impianti industriali preesistenti (art. 21), sia l'insediamento di nuovi stabilimenti (art.32), dispone, all'art. 75, il divieto di cumulo di dette provvidenze con quelle previste ai medesimi titoli da altre leggi statali o da leggi regionali. Pertanto, tale divieto deve ritenersi escluso se le agevolazioni siano state accordate a titolo diverso, ciò che si verifica nelle ipotesi in cui le agevolazioni siano state accordate, ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, per l'insediamento di nuovi impianti, e quelle di cui ad altre leggi (nella specie, la legge n. 64 del 1986) vengano richieste per l'ampliamento o miglioramento di impianti preesistenti, o viceversa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 21, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 75, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)