Sez. 5, Sentenza n. 19765 del 04/10/2004 (Rv. 577496 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, istituita dall'art. 1 del D.L. n. 394 del 1992 - Determinazione - Contributi erogati ex artt. 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle Regioni Campania e Basilicata toccate dagli eventi sismici del 1980 e 1981 - Acquisizione immediata al patrimonio del beneficiario - Decadenza dai benefici pronunciata in caso di mancata realizzazione delle opere - Provvedimento a contenuto risolutivo.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, istituita dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ai fini della determinazione della base imponibile, i contributi erogati ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle Regioni Basilicata e Campania, toccate dagli eventi sismici del 1980 e 1981, alla stregua dell'art. 32 della stessa legge - che, nell'ammettere alle agevolazioni le iniziative, richiede che le domande di ammissione indichino il termine entro il quale esse saranno realizzate, disponendo che, in caso di mancata realizzazione nel termine, di almeno il novanta per cento dell'opera, "sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato" -, vanno ritenuti immediatamente acquisiti dal beneficiario, entrando così a far parte del suo patrimonio, sicché il provvedimento adottato nell'ipotesi di inadempimento ha contenuto risolutivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)