Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 10 del 1990
Massime (1)
Massima n. 14831
- Servizio sanitario nazionale
- Riorganizzazione
- Misure urgenti
- Ricorsi delle regioni friuli-venezia giulia ed emilia romagna
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini del decreto legge impugnato. - O. n. 555/1989.
Norme impugnate
- art. 3 d.l. 28 luglio 1989, n. 265
- art. 1 d.l. 28 luglio 1989, n. 265
- art. 2 d.l. 28 luglio 1989, n. 265
Parametri
- art. 126 Cost.
- art. 50 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
- art. 3 Cost.
- art. 48 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
- art. 117 Cost.
- art. 77 Cost.
- art. 81 Cost.
- art. 119 Cost.
- art. 127 Cost.
- art. 49 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
- art. 32 Cost.
- art. 125 Cost.
- art. 121 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17 agosto e il 1° settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Cheli;
punto 1
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;
che si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi;
punto 2
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze