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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 10 del 1990

Decisione
decisa il 1989-12-13, depositata il 1990-01-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:10
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14831

  • Servizio sanitario nazionale
  • Riorganizzazione
  • Misure urgenti
  • Ricorsi delle regioni friuli-venezia giulia ed emilia romagna
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini del decreto legge impugnato. - O. n. 555/1989.

Norme impugnate

  • art. 3 d.l. 28 luglio 1989, n. 265
  • art. 1 d.l. 28 luglio 1989, n. 265
  • art. 2 d.l. 28 luglio 1989, n. 265

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17 agosto e il 1° settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del registro ricorsi 1989; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Cheli;
punto 1
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); che, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione; che si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi;
punto 2
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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