diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 20/10/1978 (Rv. 394434 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI SCRITTURE PRIVATE DEPOSITATE PRESSO PUBBLICI UFFICI - COPIE RILASCIATE DAI NOTAI - REQUISITO DEL DEPOSITO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - COPIA OD ESTRATTO DI DOCUMENTI SOLTANTO ESIBITI AL NOTAIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394434-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI SCRITTURE PRIVATE DEPOSITATE PRESSO PUBBLICI UFFICI - COPIE RILASCIATE DAI NOTAI - REQUISITO DEL DEPOSITO - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - COPIA OD ESTRATTO DI DOCUMENTI SOLTANTO ESIBITI AL NOTAIO - AMMISSIBILITA.*

Il principio di cui all'art 2715 cod civ, secondo cui le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso - e specificamente prescindendo dal requisito del deposito - da leggi speciali. Cio si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiche l'art 1 del RDL n 1666 del 1937 (convertito nella legge n 2358 del 1937) concede al notaio la facolta di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui "esibiti", (salvo il potere dell'autorita presso cui se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2717, Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 1, Legge 30/12/1937 num. 2358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)