Sez. L, Sentenza n. 6263 del 24/06/1998 (Rv. 516719 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Copia fotostatica con attestazione notarile della conformità a documento esibito - Valore probatorio.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
A norma dell'art. 2719 cod. civ. le copie fotografiche di scritture (cui sono da assimilare le copie fotostatiche) hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se vi è attestazione, da parte di pubblico ufficiale competente, della loro conformità all'originale: ne consegue che, ove il notaio abbia attestato non la conformità all'originale, bensì solo la conformità al documento esibitogli, le suddette copie non assumono il valore di prova legale, dovendo ad esse riconoscersi la più limitata efficacia di un principio di prova per iscritto ai sensi dell'art. 2717 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2717, Cod. Civ. art. 2719, Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)