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Sez. L, Sentenza n. 8064 del 03/11/1987 (Rv. 455734 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 18 DEL 1980 - CONDIZIONI - REDDITO DEL MUTILATO O INVALIDO CIVILE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455734-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 18 DEL 1980 - CONDIZIONI - REDDITO DEL MUTILATO O INVALIDO CIVILE - RILEVANZA.*

L'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 spetta, non indiscriminatamente a tutti i mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, ma soltanto a quelli che rientrano nella previsione degli artt. 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che - in quanto richiamato dall'art. 1 cit. - delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite od acquisite rilevanti a tale fine (art. 2), sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'invalido stesso (art. 12). Pertanto, non spetta il beneficio suddetto all'invalido il cui reddito superi il limite massimo previsto dall'art. 12 citato, così come elevato dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, convertito nella legge 21 febbraio 1977 n. 29, e dall'art. 14 septies legge 29 febbraio 1980 n. 33. (Conf 3251/87, mass n 452317; (contra 6840/87, mass n 455037).*

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)