Sez. 2, Sentenza n. 5502 del 13/12/1995 Cc. (dep. 23/01/1996) Rv. 203775 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - In genere | Nominativi dei collaboratori dichiaranti - Omissione della relativa indicazione nei provvedimenti cautelari - Possibilità - Analoga omissione nelle copie degli atti inviate al Tribunale del riesame - Possibilità - Ragioni.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - In genere
È consentito omettere, per ragioni di cautela processuale, la indicazione dei nominativi dei collaboranti, fonti di dichiarazioni accusatorie, sia nelle ordinanze cautelari sia nelle copie degli atti che, a seguito di eventuale richiesta di riesame, devono essere trasmessi al tribunale ai sensi dell'art. 309, quinto comma, cod. proc. pen., e che restano depositati in cancelleria, ai sensi del successivo ottavo comma, fino al giorno dell'udienza, giacché altrimenti si toglierebbe di fatto ogni significato alla cautela originariamente osservata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)