Sez. 1, Sentenza n. 42748 del 15/10/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 226604 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Obbligo del pubblico ministero di presentare tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta - Sussistenza - Indicazione dei nominativi delle persone da cui provengono le dichiarazioni accusatorie - Necessità - Esclusione - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Nel procedimento incidentale di applicazione delle misure cautelari, il pubblico ministero deve presentare al giudice tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, ma non ha l'obbligo di indicare i nominativi degli autori di dichiarazioni accusatorie, che possono legittimamente essere tenuti riservati fino alla chiusura delle indagini preliminari - e quindi anche nella fase cautelare e in sede di riesame - qualora la loro divulgazione possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini (la Corte ha precisato che la facoltà riconosciuta al pubblico ministero di celare le fonti di prova, trova la sua base normativa negli artt. 65 comma 1, 294 e 329 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 329, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)