Sez. 1, Sentenza n. 4036 del 04/07/1995 Cc. (dep. 03/08/1995) Rv. 202204 - 01
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Mancanza delle enunciazioni prescritte dall'art. 581 cod. proc. pen. - È causa di inammissibilità originaria - Successiva rinuncia alla impugnazione - Irrilevanza.
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere
È inammissibile per causa originaria il ricorso per cassazione privo delle enunciazioni prescritte dall'art. 581 cod. proc. pen., a nulla rilevando la rinuncia ad esso successivamente presentata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)