Sez. 2, Ordinanza n. 3614 del 20/12/2005 Cc. (dep. 30/01/2006) Rv. 233336 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Rinuncia all'impugnazione - Preclusione alla verifica dell'inammissibilità originaria - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In materia di impugnazioni, la dichiarazione di rinuncia tempestivamente formulata non esonera il giudice dall'esame della questione pregiudiziale di inammissibilità originaria, perché l'accertamento della ritualità genetica dell'impugnazione è imposto dalla natura officiosa del procedimento e dalla inderogabile doverosità della verifica circa l'esistenza di eventuali nullità assolute ed insanabili emergenti dagli atti. (La Corte, nonostante la rinuncia all'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del sequestro preventivo dell'azienda di una s.r.l., ha dichiarato l'inammissibilità originaria del ricorso perchè proposto non dal legale rappresentante della società ma dal sottoposto ad indagine che da qualche anno non era più amministratore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)