Sez. L, Sentenza n. 16134 del 15/07/2014 (Rv. 632528 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Impugnazione del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta - Declaratoria di illegittimità da parte del giudice per omessa comunicazione dei criteri di scelta ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Non sussisste il vizio di extrapetizione nel caso in cui, impugnato da parte del lavoratore un licenziamento collettivo o una procedura di mobilità anche sotto il profilo del mancato rispetto dei criteri di scelta e posta in dubbio, da parte sua, anche la rituale osservanza del procedimento di cui all'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 - e, in particolare, l'esecuzione delle previste preventive comunicazioni scritte ai sindacati da parte del datore di lavoro - il giudice dichiari l'inefficacia del licenziamento per la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta adottati per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che l'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art. 5 della legge citata per il caso di inosservanza delle procedure di cui all'art. 4, ricorre anche nel caso di violazione della disposizione dell'art. 4, comma 9 (sulla comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta), dovendosi escludere che l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)