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Sez. L, Sentenza n. 14968 del 20/11/2000 (Rv. 541893 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Diritti potestativi - Onere della prova - Contenuto - Carenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Conseguenze ai fini della dichiarazione giudiziale dell'inefficacia del licenziamento collettivo per mancata preventiva comunicazione da parte del datore di lavoro agli uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta.
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541893-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In applicazione del principio secondo cui il soggetto che esercita un diritto potestativo ha l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, i fatti che ne determinano la titolarità, e in considerazione dei poteri che ha il giudice di rilevare, indipendentemente dalla iniziativa della parte interessata - e in attuazione dell'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge - , la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, non è ravvisabile il vizio di extrapetizione nel caso in cui, impugnato da parte del lavoratore un licenziamento collettivo anche sotto il profilo del mancato rispetto dei criteri di scelta e altresì posta in dubbio da parte sua la rituale osservanza del procedimento di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 e, in particolare, l'esecuzione delle previste preventive comunicazioni scritte ai sindacati da parte del datore di lavoro, il giudice dichiari l'inefficacia del licenziamento per la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta adottati per l'individuazione dei lavoratori di licenziare, facendo peraltro corretta attuazione, nel merito, del principio secondo cui l'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art. 5 della legge citata per il caso di inosservanza delle procedure di cui all'art. 4, ricorre anche nel caso di violazione della disposizione dell'art. 4, comma nono, sulla comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 2697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)