Sez. 5, Sentenza n. 44900 del 21/11/2001 Cc. (dep. 13/12/2001) Rv. 222050 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356 - Necessità che sia sempre preceduta da sequestro - Sussistenza - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca, prevista dall'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356, in quanto misura di sicurezza applicabile all'intero patrimonio, non presuppone necessariamente il sequestro (nè deve immancabilmente esser preceduta dallo stesso), tutte le volte in cui i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui il provvedimento deve essere eseguito; nell'omissione del previo provvedimento di sequestro viola l'art. 111 della Costituzione sotto il profilo dell'obbligo di informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa sollevata a suo carico, atteso che detto obbligo può ritenersi soddisfatto con la formulazione della imputazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 252, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 353, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)