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Sez. 4, Sentenza n. 2016 del 08/07/1997 Cc. (dep. 03/12/1997) Rv. 209061 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Ai fini della confisca ex art. 12 sexies D.Lgs. n. 306 del 1992 - Mancato accertamento di merito - Obbligatorietà della confisca in base esecutiva - Esclusione - Ragioni - Differenza rispetto alla confisca ex art. 240 cod. pen. - Conseguenza: illegittimità del sequestro.
Stato
decisa il 1997-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209061-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

L'art. 12 sexies del D.Lgs. n. 306 del 1992 prevede una confisca obbligatoria (in aggiunta a quanto stabilito, in via generale, dell'art. 240 cod. pen.), che deve essere ordinata previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni indicate nel citato art. 12 sexies. Detto accertamento può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito e la confisca può essere disposta soltanto con la sentenza che tale giudizio definisce. Non è legittimo, quindi, disporre la misura in argomento con provvedimento autonomo e distinto dalla sentenza di condanna che abbia deciso in merito. (Precisa la Corte che non può diversamente ritenersi in base al disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen. che attribuisce poteri, in materia di confisca obbligatoria, al giudice della esecuzione. Ciò perché quanto in tale articolo previsto riguarda i casi di confisca obbligatoria indicati nel secondo comma dell'art. 240 cod. pen. adottabili "de plano" senza necessità di particolari accertamenti di fatto. Ne consegue l'illegittimità del sequestro preventivo prodromico a una confisca che non può essere disposta).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)