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Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004 (Rv. 575429 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Diritto al risarcimento - Sussistenza e trasmissibilità agli eredi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575429-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In caso di responsabilità civile da incidente stradale, la risarcibilità del danno biologico in capo al danneggiato postula la sopravvivenza dello stesso per un apprezzabile lasso di tempo dopo l'incidente.(Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno biologico in capo al danneggiato, e la trasmissibilità di esso agli eredi del danneggiato poi defunto, in un caso in cui questi era sopravvissuto all'evento traumatico soltanto per circa mezz'ora).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)