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Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 14/03/2002 (Rv. 553040 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Diritto al risarcimento - Sussistenza - Trasmissibilità "iure hereditatis" - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553040-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis". (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto la risarcibilità del danno biologico in un caso in cui il bambino, vittima dell'incidente stradale, era sopravvissuto cinque giorni, senza motivare sulla sussistenza della perdita della salute psicofisica in tale spazio di vita, né, in particolare, sulla intensità della sofferenza in proporzione alla brevità della sopravvivenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)