Sez. 3, Sentenza n. 9627 del 26/09/1997 Ud. (dep. 28/10/1997) Rv. 208867 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Tutela dei lavoratori dai rischi da piombo - Omessa valutazione del rischio - Reato previsto dall'art. 11 D.L.G.. 15 agosto 1991 n. 277 - Reato permanente - Cessazione della permanenza solo con l'effettuazione della valutazione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Il reato previsto dall'art. 11 del d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277, che sanzione penalmente la mancata effettuazione da parte del datore di lavoro delle valutazioni tecniche necessarie di fini della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici, ha natura permanente poiché la condotta omissiva antigiuridica si protrae fino a quando non venga effettuata la prescritta valutazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)