Sez. 3, Sentenza n. 13719 del 18/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999) Rv. 214820 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Esposizione dei lavoratori a rumori - Valutazione del rischio - Omissione - Natura - Reato permanente.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
L'omessa valutazione del rischio provocato dall'esposizione dei lavoratori dipendenti ai rumori dannosi, penalmente sanzionata dagli artt. 40 e 50 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, configura un reato omissivo proprio, di natura permanente, la cui permanenza termina o con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro o con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 40, Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)