Sez. L, Sentenza n. 1341 del 08/02/1988 (Rv. 457493 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - LODO - NATURA - IMPUGNABILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - LODO - NATURA - IMPUGNABILITÀ - LIMITI.*
L'art. 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533, prevedendo che il lodo reso in Sede di arbitrato libero è impugnabile a norma dell'art. 2113 cod. civ., per violazione di Disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti e accordi collettivi, assimila tale mezzo di definizione convenzionale del rapporto controverso, anche se intervenuto su diritti indisponibili dei lavoratori, alle rinunzie e transazioni disciplinate dal citato art. 2113, in considerazione dell'identità degli effetti sostanziali delle une e dell'altro, salvo a consentire la impugnazione dell'arbitrato, qualora abbia comportato sacrificio dei predetti diritti, solo per la violazione delle norme che li riconoscono non anche - a differenze di quanto previsto per le transazioni e le rinunzie - a ragione soltanto della natura delle relative situazioni giuridiche. (V 5147/87, mass n 430011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)