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Sez. L, Sentenza n. 5147 del 26/07/1983 (Rv. 430011 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - LODO - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1983-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430011-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - LODO - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - PORTATA.*

L'art. 5 della legge n. 533 del 1973, prevedendo che il lodo reso in Sede di arbitrato libero è impugnabile a norma dell'art. 2113 cod. civ., per violazione di Disposizioni inderogabili di legge, di contratti o di accordi collettivi, impedisce di riconoscere all'accertamento compiuto dal collegio arbitrale la stessa efficacia che l'ordinamento conferisce all'accertamento giudiziale - e che, facendo coincidere, pro iudicato, la situazione giuridica reale con quella accertata, la rende incontestabile fra le parti - ma lo assimila, anche se intervenuto su diritti indisponibili dei lavoratori, alle rinunzie ed alle transazioni disciplinate dal citato articolo 2113 nella ovvia considerazione dell'identità degli effetti sostanziali delle une e dell'altro, salvo che, per ciò che concerne l'arbitrato, la sua impugnazione, qualora esso abbia comportato sacrificio dei suddetti diritti, è ammessa solo a seguito della violazione delle norme che tali diritti riconoscono e non per il solo fatto di avere per oggetto situazioni giuridiche di questa natura, come, invece, è previsto per la transazione e le rinuncie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)