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Sez. 1, Sentenza n. 966 del 01/02/1991 (Rv. 470733 - 01)

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere | Elezioni amministrative - Rimozione delle situazioni di incompatibilità - Procedura amministrativa - Mancato esperimento - Incidenza sull'azione giudiziaria - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1991-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470733-01

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere

In tema di elezioni amministrative, l'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (concernente la fase amministrativa rivolta a consentire all'eletto la rimozione delle situazioni di incompatibilità) non ha né abrogato né modificato l'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), con la conseguenza che è rimasta immediatamente esperibile l'azione giudiziaria diretta, quale rimedio alternativo accordato all'elettore per denunciare l'incompatibilità. L'omissione dell'espletamento della procedura amministrativa, in caso di azione giudiziaria, manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l'art. 51 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto all'elettorato passivo, trovando tale diritto adeguata tutela nella facoltà dell'eletto (ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 154 del 1981) di rimuovere la causa d'incompatibilità entro dieci giorni dalla data della convalida.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)