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Sez. L, Sentenza n. 1154 del 05/02/1987 (Rv. 450713 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CREDITI PREVIDENZIALI SORTO A SEGUITO DI PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NATURA IMPEDIENTE IL RELATIVO RICONOSCIMENTO - INTERESSI - DECORRENZA - FATTISPECIE RELATIVA AI CREDITI SORTI PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI SANZIONE DI RIVERSIBILITÀ DEL CONIUGE SUPERSTITE A SEGUITO DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 SULLA PARITÀ UOMO-DONNA.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450713-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CREDITI PREVIDENZIALI SORTO A SEGUITO DI PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NATURA IMPEDIENTE IL RELATIVO RICONOSCIMENTO - INTERESSI - DECORRENZA - FATTISPECIE RELATIVA AI CREDITI SORTI PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI SANZIONE DI RIVERSIBILITÀ DEL CONIUGE SUPERSTITE A SEGUITO DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 SULLA PARITÀ UOMO-DONNA.*

Il sistema pensionistico vigente attribuisce all'INPS uno "spatium deliberandi" al fine di calcolare e liquidare il credito del pensionato (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e art. 7 della legge n. 533 del 1973); ne deriva che gli interessi sul credito previdenziale, anche se sorto a seguito di pronuncia della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità della norma che ne impediva il riconoscimento, decorrono dalla data di reiezione implicita od esplicita della domanda amministrativa, e non già in concomitanza con l'insorgenza dell'obbligazione principale. (principio affermato con riferimento ai crediti sorti per effetto della pronuncia n. 6 del 1980 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965 n. 903 nella parte in cui poneva limiti al diritto alla pensione di reversibilità del coniuge superstite, diritto che pertanto doveva esser riconosciuto anche se l'evento letale si sia verificato in epoca successiva alla legge n. 903 del 1977 sulla parità uomo-donna). (V 3438/86, mass n 446397; (V 1583/83, mass n 426417; (V 5929/80, mass n 409722).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)