Sez. 1, Sentenza n. 3531 del 25/10/1968 (Rv. 336693 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA - RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE - FORME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA - RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE - FORME.*
Poiche l'acquiescenza opera come preclusione solo rispetto alla impugnazione non ancora proposta, non e configurabile, dopo la proposizione della impugnazione, l'ipotesi di un comportamento qualificabile come acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, ma e solo possibile una espressa rinuncia alla impugnazione, da compiersi nelle forme prescritte dalla legge e quindi, quanto al ricorso per Cassazione, con le forme indicate dagli artt. 390 e 391 cod.proc civ. (Conf. Alla sent. N. 2404-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)