diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 21/06/1971 (Rv. 352497 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - IN GENERE - COMPORTAMENTO ANTERIORE ALL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - FATTI SOPRAVVENUTI - RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352497-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - IN GENERE - COMPORTAMENTO ANTERIORE ALL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - FATTI SOPRAVVENUTI - RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE - OBBLIGATORIETA.*

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione, e configurabile solo nel comportamento anteriore alla proposizione del gravame che sia manifestazione, espressa o tacita, della volonta di non avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. Qualora invece l'impugnazione sia stata proposta senza previa acquiescenza, non e piu configurabile una preclusione o improponibilita per fatti sopravvenuti, ma solo una rinunzia al gravame, che non e operante se non sia fatta nella Forma e con le modalita prescritte dalla legge. (V 3531'68, mass n 336693).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)