Sez. 1, Sentenza n. 3473 del 23/03/2000 (Rv. 535016 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Rimessione in termini ex art. 3 legge n. 241/1990 - Applicabilità ai giudizi innanzi all'AGO - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie in materia di contenzioso elettorale.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto comma della legge n. 241 del 1990, interpretato nel senso della sua inapplicabilità ai giudizi non aventi natura di impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, tenuto conto della diversità dei moduli procedimentali comparati e della ragionevolezza che la prescrizione dettata per garantire la conoscenza dei termini e delle sedi in cui chiedere la rimozione del provvedimento amministrativo, rilevi esclusivamente all'interno di procedimenti strumentali al conseguimento di tale effetto caducatorio (nella specie la norma era stata invocata in materia di contenzioso elettorale con riferimento alle cause aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di elettorato passivo, che, ai sensi dell'articolo 82 d.P.R. n. 570 del 1960, devono introdursi nel termine di trenta giorni dalla notifica della delibera di decadenza).
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)