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Sez. 1, Sentenza n. 21001 del 29/10/2004 (Rv. 577904 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Omessa indicazione nell'ordinanza - Ingiunzione del termine per proporre opposizione e dell'autorità competente a decidere su di essa - Effetti - Mancato rispetto del termine per proporre opposizione - Conseguenze preclusive - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577904-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la mancata indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine previsto a pena di decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa - indicazioni prescritte dall'art. 3 comma quarto legge n. 241 del 1990 - integra non già la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui all'art. 22 legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)