Sez. 2, Sentenza n. 8886 del 16/04/2014 (Rv. 630111 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA | Nozione - Spesa di redazione di un preliminare - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA
Le "spese accessorie" della vendita, che l'art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l'incarico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)