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Sez. 2, Sentenza n. 8886 del 16/04/2014 (Rv. 630111 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA | Nozione - Spesa di redazione di un preliminare - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630111-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA

Le "spese accessorie" della vendita, che l'art. 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l'incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)