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Sez. 2, Sentenza n. 3514 del 23/02/2015 (Rv. 634715 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA | Spese accessorie ex art. 1475 cod. civ. - Nozione - - Pagamenti dovuti a terzi o rimborso in ipotesi di anticipazione da parte del venditore - Obbligazioni corrispettive derivanti dalla vendita - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634715-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA

L'art. 1475 cod. civ., che pone a carico del compratore, in difetto di specifica pattuizione contraria, le spese accessorie della vendita, riguarda i soli esborsi necessari per la conclusione del contratto, rimanendo lo stesso compratore onerato verso il venditore a pagare dette spese alle persone o agli organi cui siano dovute, ovvero obbligato a rimborsare il venditore ove questi le abbia anticipate, senza che, peraltro, tale onere di pagamento o obbligo di rimborso costituiscano obbligazioni corrispettive della compravendita comprese nel sinallagma, il cui inadempimento possa giustificare la risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)