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Sez. 4, Sentenza n. 1465 del 23/05/1986 Ud. (dep. 07/02/1987) Rv. 175065 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA DELL'APPRESTAMENTO DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE A PERSONA IDONEA - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DELEGANTE ANCHE IN CASO DI ATTIVITÀ COINVOLGENTE L'INTEGRITÀ DEL TERRITORIO, L'INCOLUMITÀ FISICA E GLI INTERESSI ECONOMICI DEI SUOI ABITANTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175065-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA DELL'APPRESTAMENTO DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE A PERSONA IDONEA - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DELEGANTE ANCHE IN CASO DI ATTIVITÀ COINVOLGENTE L'INTEGRITÀ DEL TERRITORIO, L'INCOLUMITÀ FISICA E GLI INTERESSI ECONOMICI DEI SUOI ABITANTI - CONDIZIONI.*

In materia di destinatari della normativa antinfortunistica il principio della delega può concettualmente trovare applicazione, sia pure con assoluto rigore nell'accertamento dei suoi presupposti, anche se trattisi di attività che coinvolgono non soltanto la prevenzione infortunistica ma altresì l'integrità del territorio, l'incolumità fisica e gli interessi economici dei suoi abitanti. È però necessario che chi tale delega voglia far valere si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica o comunque non sia venuto a conoscenza della inosservanza delle norme sia tecniche che giuridiche dettate per la sicurezza degli impianti. Inoltre, per il principio della esigibilità, che regola la imputabilità in materia di comportamenti colposi, perché un dirigente possa andare esente da responsabilità è necessario che le sue capacità tecniche e le cognizioni di fatto relative alla esistenza di una determinata situazione obiettiva di pericolo non rendano da lui attendibile e quindi da lui penalmente esigibile un determinato comportamento volto ad eliminare la predetta situazione. (fattispecie: incidente verificatosi nello stabilimento della società icmesa di seveso a causa del quale, durante la pausa di raffreddamento di un reattore, per la rottura di un disco di sicurezza, fuoriusciva per la durata di circa venti minuti un forte getto di vapore bianco che formava una nube densa ed estesa fino a notevole altezza diffondendosi nell'ambiente circostante provocando danni alle colture e lesioni varie agli animali e alle persone. In fatto è stato ritenuto che il direttore tecnico della società, del quale era stata affermata la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 449 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 3 stesso codice, si era ingerito di fatto nella gestione dell'icmesa, e per la sua funzione e preparazione specifica si trovava nelle condizioni più idonee a rappresentarsi i rischi connessi al procedimento adottato nello stabilimento di seveso e a rilevare le insufficienze delle cautele in atto, per la cui osservanza egli aveva l'Obbligo di adoperarsi pertanto doveva e poteva esigersi da lui, in Sede di realizzazione dello stabilimento, l'adozione di un progetto esente dalle riscontrate carenze funzionali degli impianti con particolare riguardo alla sicurezza del loro Esercizio). (Conf mass n 141049).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)