Sez. 4, Sentenza n. 13726 del 25/06/1990 Ud. (dep. 18/10/1990) Rv. 185531 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DELEGA AD ALTRI DEL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - SUO ESONERO DA RESPONSABILITÀ NEL CASO DI INFORTUNIO - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DELEGA AD ALTRI DEL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - SUO ESONERO DA RESPONSABILITÀ NEL CASO DI INFORTUNIO - CONDIZIONI.*
In tema di infortuni sul lavoro, colui, alle dipendenze del quale altri lavorino, in quanto destinatario principale delle norme antinfortunistiche, al cui rispetto deve sovrintendere sostanzialmente e con continuità, può ritenersi esonerato da responsabilità, nel caso che la violazione di quelle norme leda il bene dell'integrità psico-fisica del lavoratore, solo a condizione che la delega, che assume di aver conferito ad altri, risulti conferita con certezza, che la stessa sia data a persone affidabili, in grado, cioè, di assolvere i relativi compiti e, infine, che il delegato abbia piena autonomia decisionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante. (V mass n 183216; (V mass n 182963; (V mass n 180866; (V mass n 177090; (V mass n 175065; (V mass n 166430; (V mass n 150231, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)